Tutti gli autoriparatori che intervengono sui sistemi AC dei veicoli devono essere iscritti al Registro F-Gas e avere l'attestato. Ecco i passi da seguire per mettersi in regola.
Tutti gli autoriparatori che hanno a che fare con i climatizzatori auto devono necessariamente iscriversi al Registro nazionale dei gas fluorurati e ottenere l’attestato. A stabilirlo è il decreto D.P.R. 43-2012, il quale precisa che “i tecnici e le imprese che eseguono interventi su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, estintori antincendio e commutatori ad alta tensione e altri apparecchi che contengono gas fluorurati a effetto serra, dovranno avere specifica certificazione, che sarà rilasciata da organismo appositamente accreditato”. Anche gli autoriparatori che utilizzano una stazione di ricarica o che riparano l’impianto A/C in caso di danno o manutenzione (e che quindi devono svuotarlo e riempirlo del gas refrigerante) rientrano nelle categorie previste dal decreto, e in particolare nella categoria “Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore” (Regolamento CE n. 307/2008). I veicoli a motore cui fa riferimento il regolamento sono auto e furgoni per trasporto di persone, con massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, e per il trasporto di merci con massa massima di 1305 kg.
Cosa sono i gas fluorurati
I gas fluorurati sono una tipologia di gas artificiali utilizzati principalmente come refrigeranti – nel settore del condizionamento dell’aria e delle pompe di calore (idrofluorocarburi, HFC) – ma anche come isolanti nelle connessioni alla rete elettrica (come l’esafluoruro di zolfo, SF6) e nei settori elettronico e farmaceutico (perfluorocarburi, PFC, ecc). Sono inoltre utilizzati come agenti estinguenti in sistemi antincendio e propellenti per aerosol e solventi.
I settori della refrigerazione, del condizionamento dell’aria e delle pompe di calore sono il principale responsabile delle emissioni dei gas fluorurati più comuni, ovvero gli HFC, che rappresentano oltre il 90% delle emissioni totali di gas fluorurati nell’UE.
Nel 2014 è stato adottato un nuovo regolamento UE sui gas fluorurati a effetto serra (noto anche come “regolamento sui gas fluorurati”) con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas fluorurati di due terzi entro il 2030, rispetto ai livelli del 2014.
Tra gli F-GAS rientrano:
- HFC idrofluorocarburi
- PFC perfluorocarburi
- SF6 esafluoruro
Negli impianti di condizionamento dei veicoli è presente il gas R-134a, che appartiene alla famiglia HFC, ma va ricordato che dal 2017 tutte le auto di nuova produzione devono utilizzare il nuovo e meno inquinante gas R1234YF. Rientrano nei F-GAS anche i gas R410A, R404A, R407C. L’impatto ambientale dei gas fluorurati è misurato attraverso la scala GWP, che misura la quantità di energia assorbita da un gas rispetto alla stessa quantità di anidride carbonica (CO2) su un periodo di 100 anni. L’R134a, il refrigerante più utilizzato nelle auto settore prima dell’introduzione della nuova normativa, ha un GWP di 1.430. Per questo è stato individuato come nuovo refrigerante rispondente ai requisiti delle normative UE un gas molto più green, l HFO-1234yf o R1234yf, che ha un GWP di 4.
Il patentino gas fluorurati è obbligatorio per gli autoriparatori?
Sono state molte, soprattutto in passato, le discussioni in merito all’obbligatorietà dell’attestato per operare con i gas refrigeranti, meglio noto nell’ambiente come patentino F-GAS. Il Ministero dell’Ambiente ha ribadito più volte che gli autoriparatori devono conseguire l’attestato e sono tenuti all’iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate – Registro “F-GAS”, precisando che “le persone che effettuano attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore devono disporre di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione a seguito della partecipazione ad un corso di formazione”. Va inoltre sottolineato che l’attestato F-GAS è nominale, pertanto tutti coloro che nella stessa officina effettuano operazioni di recupero gas fluorurati, e che quindi lavorano con una stazione di ricarica aria condizionata, sono obbligati ad ottenere tale abilitazione.
A differenza delle altre categorie, gli autoriparatori non devono sostenere l’esame teorico e pratico ma devono solamente frequentare il corso di formazione e ottenere l’attestato (che non va confuso con la certificazione, per la quale è richiesto il superamento dell’esame teorico e pratico). L’impresa che svolge l’attività, cioè l’officina, deve invece solamente iscriversi al Registro F-Gas, senza dover sostenere alcuna certificazione/attestazione.
Cosa fare per ottenere il patentino F-GAS
Appurata l’obbligatorietà dell’iscrizione e dell’attestato, vediamo ora più in dettaglio quali sono i passi per mettersi in regola con il patentino F-GAS. Per prima cosa occorre essere iscritti al Registro nazionale telematico Gas Fluorati delle persone e delle imprese certificate (Registro F-gas), istituito dal Ministero dell’Ambiente l’11 febbraio 2013. La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti (quelle del capoluogo di regione). L’iscrizione è esclusivamente telematica e la pratica d’iscrizione deve essere fatta dal sito ufficiale del Registro, www.fgas.it, cliccando sul riquadro in basso alla pagina “scrivania telematica per persone e imprese”. In questa sezione, alla voce modulistica e iscrizione del menù a sinistra, è possibile scaricare le istruzioni per l’iscrizione persone e il facsimile modello iscrizione persone. Oltre all’addetto, occorre ricordarsi di iscrivere al Registro anche l’impresa, cioè l’officina, effettuando sempre on-line l’apposita pratica di iscrizione (iscrizione delle imprese).
La domanda di iscrizione deve essere presentata con firma digitale apposta al momento dell’invio dal legale rappresentante dell’impresa o dalla persona che si iscrive oppure da soggetto terzo (Associazione di categoria, network di appartenenza, professionista) a seguito di procura in carta semplice, scaricabile all’interno del sito del Registro.
Per la categoria in cui rientrano gli autoriparatori non è prevista, in fase di iscrizione, la richiesta del certificato provvisorio che consente di operare per 6 mesi dalla data del rilascio. Non è nemmeno prevista una data entro cui sostenere il corso di formazione; l’officina e il personale che si occupa del recupero dei gas devono necessariamente risultare iscritti al registro, in modo da essere nella posizione di ottenere l’attestato per l’addetto e poter immediatamente lavorare sui sistemi di condizionamento. Gli autoriparatori che hanno conseguito l’attestato prima dell’aprile 2013 possono operare, mentre chi ne è sprovvisto non può in nessun caso intervenire sugli impianti AC. Per essere in regola occorre quindi frequentare un corso di formazione e ottenere l’attestato, previa iscrizione al Registro.
Iscrizione al Registro F-GAS passo per passo
Per effettuare l’iscrizione al Registro si parte dalla home page del Registro, www.fgas.it, cliccando sul riquadro “scrivania telematica”. Entrati nella sezione dedicata, occorre prima di tutto verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per la compilazione trasmissione della pratica, premendo su “verifica compatibilità” nel menù a sinistra; il sistema evidenzia eventuali anomalie e gli strumenti per risolverle.
Per entrare nell’area riservata bisogna cliccare il pulsante accedi con smartcard (in alto a destra), con la possibilità di scegliere se usare il proprio dispositivo di firma digitale o delegare un altro soggetto in possesso di dispositivo (firmando e allegando una procura scaricabile direttamente dal sito). Dal menù scrivania telematica si dovrà poi selezionare la voce “nuova pratica”, dopodiché selezionare l’opzione “iscrizione persona”, nel caso dell’iscrizione del personale addetto, o “iscrizione imprese”, quando si va a iscrivere l’officina. La compilazione della pratica è assistita da una guida on line visibile utilizzando il pulsante “premi qui”. Si andrà quindi a inserire codice fiscale, cittadinanza, dati anagrafici, responsabile dell’attività e tutti gli altri dati richiesti.
Sulla base della provincia di residenza verrà definita automaticamente la camera di commercio competente. Nello step successivo occorre indicare l’attività: gli autoriparatori dovranno barrare la casella corrispondente al regolamento comunitario 307/2008 (attività di recupero gas dagli autoveicoli), in fondo alla lista. Il passo successivo è quello di allegare alcuni documenti scannerizzati in pdf. Si potrà scaricare e stampare il documento parzialmente precompilato, completare a penna i dati richiesti, scannerizzarlo e ri-allegarlo alla pratica.
Al momento della compilazione si dovrà aver già pagato i diritti di segreteria e l’imposta di bollo, con versamento in CC o bonifico, allegando copia dell’avvenuto pagamento. Dopo aver controllato la correttezza dei dati inseriti la pratica deve essere firmata digitalmente (attraverso apposito dispositivo) e trasmessa per via telematica. Immediatamente è possibile scaricare copia della pratica inviata e ricevuta di avvenuta trasmissione. Entro 30 giorni dall’invio viene resa disponibile alla sezione “certificati e attestati” l’attestato di iscrizione e la visura. L’attestato contiene il numero di iscrizione al registro.
L’intera procedura, a dir il vero, può risultare un po’ lunga e macchinosa, anche perché pochi autoriparatori padroneggiano programmi e dispositivi di firma digitale. Il sito del Registro, nella pagina iniziale dell’iscrizione, mette a disposizione un video tutorial che spiega passo per passo come effettuare la pratica di iscrizione. Nella sezione “modulistica e iscrizione” è inoltre possibile scaricare le istruzioni per l’iscrizione e i vari facsimile.
La formazione per operare sui climatizzatori auto
Una volta effettuata l’iscrizione al Registro F-Gas, o anche precedentemente, gli autoriparatori devono frequentare un corso di formazione, composto da un modulo teorico e uno pratico, organizzato da uno degli organismi di attestazione certificati e iscritti al Registro. Alla fine del corso, basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste dal Regolamento CE n.307/2008, l’organismo rilascerà l’attestato per il patentino F-GAS all’autoriparatore, comprovando che l’autoriparatore ha acquisito tutte le competenze necessarie per identificare i principali componenti di un impianto di condizionamento, valutarne il funzionamento ed effettuare in sicurezza le operazioni di recupero del refrigerante. L’attestato rilasciato da un organismo di attestazione non ha scadenza e viene rilasciato unicamente agli addetti al recupero di gas fluorurati. Qualora decidessero ugualmente di intervenire, rischiano di incorrere in sanzioni.
Il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri regola le modalità attuative del Regolamento sui gas fluorurati, prevedendo sanzioni amministrative che condannano le condotte contrarie agli obblighi previsti in merito alla formazione del personale.
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