Indipendentemente dalla gravità dell'incidente, nel momento in cui l'automobilista fugge si ha reato di pirateria. A stabilirlo è la Cassazione penale
Con sentenza numero 14616 del 28 marzo 2014 la Cassazione penale ricorda che l’atto di pirateria si ha a prescindere dall’entità del danno. Indipendentemente dall’esito dell’incidente, sia che si tratti di un leggero tamponamento che di lesioni gravi, nel momento in cui l’automobilista fugge sussiste il reato di pirateria. L’automobilista ha pertanto l’obbligo di fermarsi ed eventualmente chiamare i soccorsi, altrimenti può rischiare di incorrere nel reato penale
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere